PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e alla progressiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2. Al fine di cui al comma 1, le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità nelle piante organiche e anche in soprannumero.